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Istituti penali per minorenni – gli effetti del Decreto Caivano secondo il Rapporto di Antigone

“Prospettive minori” è il VII Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile e gli Istituti penali per minorenni, lucida fotografia delle conseguenze – forse prevedibili – dell’inasprimento delle pene del discusso Decreto Caivano.  

 

Sette mesi fa abbiamo affrontato l’argomento delle carceri minorili con Matteo che ha scritto riguardo a possibili “Spunti per il futuro”:

La questione della detenzione minorile solleva interrogativi fondamentali riguardo alla giustizia, alla riabilitazione e al benessere dei giovani coinvolti. Mentre il sistema tradizionale di carcere minorile è soggetto a numerose critiche, le alternative focalizzate sulla riabilitazione e sulla prevenzione della recidiva offrono una prospettiva utile per il futuro. Sviluppare politiche e programmi che favoriscano una riforma autentica del sistema diventa cruciale per garantire che i giovani coinvolti nel sistema penale possano intraprendere un percorso significativo di riscatto e reintegrazione positiva nella società.

 

Sappiamo oggi che una riforma della detenzione minorile è stata dettata, ma si muove in direzione opposta a quella auspicata. Lo spiega bene il rapporto di Antigone, lo affermano con preoccupazione i membri della nota associazione, sono i numeri a parlare e a dirci che qualcosa non va. Punire per educare sembra essere la direttiva deleteria che ha portato all’introduzione delle nuove misure del Decreto Caivano.

Dopo oltre un decennio,  in Italia tornano a crescere i numeri delle persone detenute recluse negli Istituti penali per minorenni (IPM). Nei soli primi due mesi del 2024 sono 500 i ragazzi e le ragazze ristretti. Nell’ottica di una dialettica causa-effetto osserviamo quali sono i mutamenti introdotti a settembre 2023 che hanno comportato e con tutte le probabilità continueranno a comportare la crescita delle presenze negli Istituti Penali per Minorenni:

 

  • «La possibilità di disporre la custodia cautelare in particolare per i fatti di lieve entità legati alle sostanze stupefacenti». Secondo il rapporto di Antigone infatti, se nel 2023 le ragazze e i ragazzi in misura cautelare erano 243, a gennaio 2024 il numero sale a 340.   
  • «L’aumentata possibilità introdotta dal Decreto Caivano di trasferire i ragazzi maggiorenni dagli IPM alle carceri per adulti». Il rapporto ci informa che quasi il 60% delle persone detenute nelle carceri minorili sono minorenni, principalmente tra i 16 e i 17 anni. 

 

Prospettive minori non è Mare Fuori, è la realtà di 500 ragazzi e ragazze in Italia. Fa riflettere, in un periodo dominato dall’interesse per una serie ambientata proprio in quegli ambienti e da una narrazione che vuole far emergere la complessità delle problematiche giovanili e l’importanza degli approcci educativi, si predilige la linea di sorveglianza e punizione. Se dovessimo ragionare in ottica foucaultiana, potremmo pensare ai metodi punitivi piuttosto che «come semplici conseguenze di regole di diritto o come indicazioni di strutture sociali» come qualcosa di inserito all’interno dei processi del potere. Quindi potremmo «Assumere, sui castighi, la prospettiva della tattica politica». (“Sorvegliare e punire. Nascita della prigione.” Michel Foucault.)

Sono molti gli strumenti e i contenuti messi a disposizione da Antigone per affrontare le tematiche legate alla giustizia minorile. Al rapporto infatti, è allegato “Traverse”, un podcast di Rebecca Zagarella (qui il link al rapporto di Antigone sugli IPM).

In questi mesi abbiamo a lungo sentito parlare dei giovani, spesso in relazione con parole come “devianza” o “disagio”. Abbiamo la certezza che questo sia il sistema migliore per aiutare una gioventù – in cui sì, mi ci metto anche io – segnata da anni di crisi e da quotidianità precarie? Da futuri incerti e scuole piene di ansiolitici? Circondati da “strade pericolose” tra cui scegliere, al primo passo falso gettati dietro le sbarre. Magari appena compiuti i 18 anni, dopo aver iniziato un percorso nell’IPM, spostati senza riguardi in una delle carceri per adulti. Una volta usciti, cosa resta? 

 

Concludiamo con alcune delle riflessioni di Antigone:

«Il settimo Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile e gli Istituti penali per minori evidenzia i rischi di mettere da parte una bella storia italiana di de-istituzionalizzazione dei ragazzi e delle ragazze. Una storia che ha costituito un vanto dentro l’Unione Europea. “Punire per educare” è una politica perdente. È illusorio, nonché socialmente dannoso, inseguire gli obiettivi ricompresi in questo slogan oggi tanto di moda nelle carceri e finanche nelle scuole. Uno slogan che è diventato politica attiva. La giustizia penale minorile non meritava le involuzioni normative presenti nel cosiddetto Decreto Legge Caivano che ci riporta qualche decennio indietro nella storia giuridica del nostro Paese. A partire dal 1988, con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, l’Italia aveva scelto un’altra via, quella dell’interesse superiore del minore.»

È vietata la tortura: il XIX Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione

ALESSIA

Ogni anno l’associazione Antigone raccoglie il frutto del suo prezioso lavoro nel Rapporto sulle condizioni di detenzione che delinea la situazione delle persone ristrette nelle Carceri d’Italia e apre a più ampie considerazioni e riflessioni sulle tematiche che maggiormente incidono sulla vita di chi sta dentro. Il diciannovesimo Rapporto di Antigone, come si evince dall’imperativo che fa da titolo “è vietata la tortura” reca tra gli approfondimenti il focus sul reato di tortura, la quale esistenza è stata recentemente messa in discussione. 

 

«Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona». 

 

Con l’articolo 613 bis è stato introdotto nel codice penale italiano il reato di tortura. Così, dal 14 luglio 2017 l’associazione Antigone ha ricevuto numerose denunce da parte di persone detenute che hanno dichiarato di essere state vittime di azioni di violenza.  

Come riportato nel Rapporto di Antigone, prima di questa data, il nostro ordinamento non contemplava neanche la parola “tortura”, per l’utilizzo della quale l’associazione stessa si è battuta a lungo: non possiamo chiamarle botte, percosse o minacce, è tortura. Tortura che per definizione dell’attuale codice penale consiste in tutta quella serie di azioni che producono una profonda sofferenza fisica e/o psichica alle persone già prive della propria libertà. Dunque violenze di ogni genere, intimidazioni continue e durature nel tempo considerate – a buon ragione – fattori di degrado per la dignità della persona che le subisce. 

 

Di fronte alle Nazioni Unite, nel 2010 “al vaglio dello Human Rights Council” l’Italia si opponeva all’istituzione del reato di tortura per quelle stesse motivazioni che alcuni oggi tentano ancora di proporre: «la legislazione italiana ha disposto misure sanzionatorie a fronte di tutte le condotte che possono ricadere nella definizione di tortura (…). Pertanto, la tortura è punita anche se essa non costituisce un particolare tipo di reato ai sensi del codice penale italiano». Solo due anni più tardi, è stata la mano di un giudice a riaprire la ferita. 

 

Nel 2012, durante un processo seguito dall’associazione Antigone due persone ristrette nel carcere di Asti denunciavano di essere stati vittime di gravi atti di tortura. 

«I fatti avrebbero potuto agevolmente qualificarsi come tortura (ma) in Italia non è prevista alcuna fattispecie penale che punisca coloro che pongono in essere comportamenti che (universalmente) costituiscono il concetto di tortura». Quel “ma” ha un peso così importante. Pesa ancora oggi, se si pensa a tutte quelle persone che prima del 2017 non avevano alcun potere di fronte alle azioni di violenza prolungate nel tempo dai propri carnefici i quali gesti, seppure accusati, non sarebbero stati riconosciuti dalla legge come atti di tortura. Quelle azioni di tormento, ad oggi penalmente punibili, potrebbero tornare ad essere “legittimate” perché, qualcuno ha detto, la legge sul reato di tortura impedirebbe agli agenti di fare il loro mestiere… quello di infliggere supplizi?

La sentenza del 2012 e le parole del giudice hanno inevitabilmente fatto luce sulla mancanza di strumenti giuridici per rispondere alla tortura e ha richiamato l’attenzione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, grazie al cui necessario intervento dopo cinque anni è stato introdotto l’articolo di cui sopra.  

 

«Un testo non perfetto, ma che permette oggi di pronunciare quella parola nelle aule di tribunale. Tornare indietro non si può, come fortemente abbiamo voluto sottolineare con il titolo del presente Rapporto» – c’è scritto nel Rapporto di Antigone.

Non si può tornare indietro, sarebbe contro ogni principio e senso di umanità, ingiustamente scorretto nei confronti delle persone che nonostante siano recluse per aver commesso reati, restano persone appunto.

D’altronde, concordiamo con  Zerocalcare: i principi non vanno a simpatia.